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Rialziamoci Italia
 


 
 

Piano del consumatore

Il piano del consumatore può essere utilizzato da una persona fisica (esclusi dunque professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti) che non riesce a ripagare i propri debiti o che si trova in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile”.
La condizione necessaria per poter accedere a tale procedura prevista dalla legge n. 3/2012 è che il debito non provenga da un’attività professionale o imprenditoriale. Il cittadino deve inoltre essere «meritevole», ossia non deve aver utilizzato un credito sproporzionato rispetto al suo patrimonio.
Tramite il proprio legale, il consumatore dovrà presentare al Tribunale della circoscrizione giudiziaria nella quale è residente il proprio piano. I Giudici provvederanno, quindi, a nominare un organismo di composizione della crisi, il quale avrà l’incarico di verificare che il soggetto sovraindebitato abbia detto il vero sulla propria situazione patrimoniale e di dare un parere sull’applicabilità del piano di rientro proposto.
Il debitore avrà inoltre la possibilità di mettere a disposizione della procedura eventuali crediti futuri, come per esempio il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Il Tribunale, sentito il parere dell’organismo di Rialziamoci Italia, deciderà il da farsi senza chiedere il consenso dei creditori. Tuttavia questi ultimi hanno la possibilità di essere ascoltati e presentare le loro contestazioni. Nel caso in cui i Giudici dessero il loro assenso, il privato potrà ripagare parzialmente i propri debiti e non dovrà liquidare il proprio patrimonio per intero.
Nel caso in cui quest’ultimo non rispettasse le condizioni del piano, la procedura si trasformerà automaticamente in quella di liquidazione del patrimonio.

Accordo di ristrutturazione dei debiti
L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere utilizzato sia dai privati cittadini che da professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti.
Anche in questo caso, tramite un avvocato, ci si dovrà rivolgere al Tribunale della circoscrizione giudiziaria nella quale il soggetto sovraindebitato è residente, che avrà il compito di approvare e valutare la richiesta.

Il requisito oggettivo per poter accedere a tale procedura è rappresentato dalle soglie previste dalla legge fallimentare, ossia nei tre anni precedenti:

  • l’attivo patrimoniale deve essere inferiore a Euro 300.000;

  • i ricavi lordi devono essere inferiori a Euro 200.000;

  • i debiti devono essere inferiori a Euro 500.000.

La principale differenza con il piano del consumatore è che l’accordo di ristrutturazione del debito necessita dell’assenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
Non c’è però il requisito di meritevolezza

Liquidazione del patrimonio

Oltre alle due procedure sopra descritte, privati, professionisti e piccoli imprenditori in situazioni di insolvenza conclamata possono accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Quest’ultima prevede che il debitore metta a disposizione tutti i propri beni e tutti i propri crediti, eccetto quelli necessari per mantenere la famiglia.
Liquidando il proprio patrimonio, verranno cancellati i debiti che il cittadino non è in grado di ripagare.
La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore si svolge secondo un iter che parte dalla formazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori (art. 14-sexies della Legge n. 3/2012), passando per la presentazione delle domande di partecipazione (art. 14-septies della Legge n. 3/2012), la formazione del passivo (art. 14-octies della Legge n. 3/2012) e la liquidazione dell’attivo (art. 14-novies della Legge n. 3/2012).
Il Giudice, accertato il completamento del programma di liquidazione e non prima di 4 anni del deposito della domanda di liquidazione da parte del debitore, dispone con decreto la chiusura della procedura di liquidazione
Il debitore persona fisica, entro un anno dal decreto di chiusura della procedura, può presentare ricorso al Giudice per l’esdebitazione.

 
 


 
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